Si intende originato un diritto di superficie nel caso della concessione demaniale marittima che, verso il pagamento di un canone, consente di «occupare un’area» «allo scopo di mantenere un capanno da pesca» (costruito dal concessionario in dipendenza della concessione).
Pertanto, se il concessionario (soggetto passivo Iva) trasferisce i diritti derivanti dalla concessione ad altro soggetto, si rientra, ai fini Iva, nell’àmbito applicativo dell’articolo 2, comma 1, del Dpr 633/1972, il quale concerne «atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento».
È quanto l’Agenzia delle Entrate afferma nella risposta a interpello 152 del 5 marzo 2021, con riferimento a un contratto preliminare subordinato alla condizione che l’ente competente conceda la voltura della concessione demaniale in capo al promissario acquirente. (... segue)
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Ultima Modifica: 08/07/2021