Sono situazioni complementari all'applicazione del criterio cronologico i concetti relativi alle fonti del diritto che riguardano la loro:
- entrata in vigore ed efficacia;
- abrogazione;
- irretroattività.
Per entrare in vigore e acquistare efficacia, ovvero per essere rispettata dai cittadini, occorre che:
- la legge sia pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale; e che:
- sia trascorso un certo periodo di tempo dalla sua pubblicazione, che di solito è di 15 giorni (vacatio legis).
Quando sono soddisfatte queste due condizioni, la legge entra in vigore ed inizia a dover essere rispettata da parte dei cittadini, fino a quando una legge successiva non la elimini o sostituisca, ovvero non venga abrogata. Esistono tuttavia una serie di ipotesi in cui il momento dell’efficacia della legge e la sua entrata in vigore non coincidono. È il caso ad esempio delle leggi c.d. retroattive ovvero che entrano in vigore con la pubblicazione ma esplicano la loro efficacia anche su situazioni anteriori a questa. Tutte le leggi possono in via di principio agire retroattivamente ad eccezione di quelle incriminatrici per le quali la Costituzione prevede la irretroattività assoluta.