Nel nostro ordinamento con l’espressione fonte del diritto si indicano gli atti e/o i fatti produttivi di diritto ovvero gli atti che contengono norme giuridiche e i mezzi attraverso i quali il diritto viene portato a conoscenza dei cittadini appartenenti ad uno stesso ordinamento.
Infatti, secondo la loro funzione, le fonti del diritto si distinguono in:
- fonti di cognizione, documenti formali e pubblicazioni ufficiali attraverso i quali il testo delle norme giuridiche viene portato a conoscenza del cittadino (Gazzetta Ufficiale, Bollettini Ufficiali Regionali, siti ufficiali che pubblicano legislazione);
- fonti di produzione, atti che contengono norme giuridiche, approvati dagli organi competenti, secondo le procedure previste (ad es. le leggi approvate dal Parlamento, secondo il procedimento legislativo, i decreti legislativi, emanati dal Governo, secondo la legge di delega ed il procedimento di approvazione del decreto legislativo, etc.).
Poiché le fonti normative che costituiscono il nostro sistema sono di vario tipo ed importanza, occorre stabilire dei criteri per assicurare la loro coesistenza in un sistema unitario e coerente.
Riguardo alle fonti del diritto si pongono tre ordini di problemi:
- il rapporto tra fonti di grado ed importanza diversa, che può essere affrontato con il criterio della gerarchia delle fonti;
- il rapporto tra fonti di grado diverso rispetto ad una determinata materia, che viene risolto con il principio della riserva di legge;
- il rapporto tra fonti di pari grado entrate in vigore in momenti successivi, che viene risolto con l'applicazione del criterio cronologico.