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Garanzie parlamentari

Per svolgere in piena libertà le proprie funzioni i membri del Parlamento godono di particolari garanzie (art. 68 della Costituzione), le cosiddette immunità parlamentari, che comprendono l’insindacabilità delle opinioni espresse e dei voti dati e l’inviolabilità.

Per insindacabilità s’intende che i parlamentari non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni (art. 68, primo comma).

L’inviolabilità riguarda invece la procedibilità ovvero la sottoponibilità del parlamentare a processo penale in ordine a reati compiuti durante il suo mandato. L’art. 68 Cost., come riformato dalla legge Cost. 3/1993, prevede ormai solo una serie residuale di ipotesi in cui, per processare penalmente un parlamentare, occorre richiedere ed ottenere l’autorizzazione a procedere da parte della Camera di appartenenza.

Tale autorizzazione è richiesta per:

- arrestare un parlamentare;

- limitare in altro modo la sua libertà personale;

- perquisire la sua persona o il suo domicilio;

- intercettare le sue telefonate e la sua corrispondenza.

Trattandosi di prerogative riconosciute a determinate persone in virtù ed in funzione dell’esercizio di funzioni pubbliche di particolare importanza, le immunità non sono rinunciabili.

Tratto da: http://www.normeinrete.it/abc/html/06-007.htm

Ultima Modifica: 23/03/2010