In un ordinamento giuridico le fonti del diritto non sono tutte di pari grado, ve ne sono alcune più importanti rispetto ad altre. Normalmente, per dare ordine alle fonti che coesistono e sono in vigore in uno Stato nello stesso momento, il criterio solitamente più utilizzato è quello della gerarchia delle fonti.
In base a tale criterio le fonti si collocano su gradini diversi a seconda dell'importanza che viene loro riconosciuta. Esistono tre livelli gerarchici:
I livello:Fonti costituzionali (Costituzione, leggi costituzionali e di revisione costituzionale);
II livello:Fonti legislative, dette anche fonti primarie (leggi, decreti legge e decreti legislativi, leggi regionali);
III livello: Fonti regolamentari, dette anche fonti secondarie (regolamenti del Governo, degli enti locali).
La fonte superiore prevale su quella inferiore e di conseguenza la fonte inferiore non può contraddire quelle superiori. In concreto questo significa che la fonte inferiore che abbia un contenuto contrario a quella superiore è da considerarsi invalida, perché affetta da un vizio e dovrà essere pertanto eliminata, abrogata dall'ordinamento o disapplicata.