La formazione del Governo è il procedimento di nomina del Presidente del Consiglio e dei Ministri. Tale procedimento è regolato solo in parte dalla Costituzione (art. 92 Cost.) ed è costituito di quattro fasi:
- Consultazioni
Il Presidente della Repubblica prima di conferire l’incarico a colui che diventerà il nuovo Presidente del Consiglio procede alle consultazioni dei segretari dei partiti, dei presidenti dei gruppi parlamentari, degli ex Presidenti della Repubblica e dei presidenti delle Camere, al fine di sondare il consenso - che deve essere il più ampio possibile - di cui godrà la persona da incaricare e di verificare l’orientamento di maggioranza delle forze politiche presenti in Parlamento.
- Conferimento dell’incarico di formare il nuovo Governo
Alla fine delle consultazione il Presidente della Repubblica conferisce l’incarico di formare il nuovo Governo alla persona che gli sembra più idonea. Chi riceve tale incarico – il Presidente del Consiglio incaricato – lo accetta “con riserva”, ovvero si riserva di accertare la possibilità di trovare l’accordo necessario tra i partiti che intende riunire nella coalizione, concordando il programma del nuovo Governo e la lista dei Ministri. Se il tentativo di costituire una maggioranza parlamentare riesce, si reca dal Presidente della Repubblica per “sciogliere la riserva”, accettare la nomina a Presidente del Consiglio e proporre la lista dei Ministri.
- Nomina del Presidente del Consiglio e dei Ministri
Il Presidente della Repubblica procede alla nomina del Presidente del Consiglio e dei Ministri da questo indicati.
- Giuramento e fiducia
Una volta nominati, i membri del Governo giurano nelle mani del Presidente della Repubblica di essere fedeli alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le loro funzioni nell’interesse esclusivo della nazione (art. 93 Cost.).
Da questo momento il nuovo Governo entra in carica e il vecchio cessa le sue funzioni.