La potestà regolamentare del Governo, secondo l'art. 17 della Legge 400 del 1988, si manifesta attraverso l'adozione e la successiva emanazione di regolamenti.
I regolamenti del potere esecutivo rappresentano l’attività normativa secondaria del Governo, diretta a produrre norme subordinate a quelle primarie (leggi ordinarie, decreti legislativi, regolamenti comunitari).
I regolamenti sono fonti secondarie e come tali non possono derogare né alla Costituzione (come d'altra parte avviene per le fonti primarie) né tanto meno alle leggi ordinarie. Inoltre non possono regolare materie coperte da riserva di legge sia essa assoluta o relativa, né possono prevedere sanzioni penali.
A seconda del contenuto e dell' oggetto i regolamenti si distinguono in:
- regolamenti di esecuzione;
- regolamenti di attuazione e integrazione;
- regolamenti indipendenti;
- regolamenti delegati.
A seconda del soggetto che li emana si distinguono in:
- regolamenti del Presidente del Consiglio, emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri nell'esercizio delle sue funzioni;
- regolamenti ministeriali (D.M.), emanati dai singoli Ministri nell'ambito delle competenze del Dicastero o Ministero che presiedono;
- regolamenti interministeriali (D.P.C.M.), emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri e riguardanti materie afferenti a più Ministeri.
I regolamenti vengono emanati con D.P.R. ovvero con Decreto del Presidente della Repubblica e sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.