La consuetudine è la fonte primaria dell’ordinamento internazionale tant’è che secondo la dottrina prevalente la norma fondamentale è da ritenersi il postulato consuetudo est servanda (la consuetudine è da rispettare).
La consuetudine è l’unica fonte del diritto internazionale generale e pertanto valida erga omnes, cioè nei confronti di tutti gli Stati, indipendentemente dall’aver partecipato alla sua formazione.
Per consuetudine s’intende un comportamento costante ed uniforme, tenuto dalla generalità dei soggetti internazionali, ripetuto nel tempo, con la convinzione della obbligatorietà di tale comportamento.
In sostanza gli elementi costitutivi della consuetudine sono essenzialmente due:
* diuturnitas, ovvero la ripetizione di un determinato comportamento nel tempo;
* opinio iuris sive necessitatis, ovvero la convinzione della obbligatorietà di tale comportamento.
A parte alcune consuetudini non derogabili perché relative a principî fondamentali della comunità internazionale, esse sono così flessibili da poter essere derogate mediante accordi.