Ogni Stato ha la propria legislazione e il proprio ordinamento. Gli Stati tuttavia entrano in rapporto tra di loro in modo pacifico (scambio di merci ed altro) o in modo conflittuale (guerra o rappresaglie). Questi rapporti sono regolati dal diritto internazionale, che si configura come l’insieme delle norme che regolano i rapporti tra gli Stati appartenenti alla Comunità internazionale.
In molti casi gli Stati, per meglio tutelare i loro interessi e favorire gli scambi e i rapporti con gli altri Stati, non fissano solo delle regole di comportamento, ma, avvalendosi di strumenti adatti, quali i trattati, istituiscono organismi internazionali, ai quali vengono affidati compiti specifici e assegnati mezzi finanziari, materiali e risorse umane opportuni.
Tra questi, i più significativi sono l’ONU, la NATO e il Consiglio d’Europa.
Il diritto internazionale, a differenza di quello interno a ciascuno Stato membro, esiste in quanto gli stessi soggetti obbligati lo vogliono e l’hanno voluto, senza alcuna imposizione esterna. Si tratta di un ordinamento paritario ovvero in cui tutti i soggetti sono su uno stesso piano senza l’intervento autoritativo di un’autorità sovraordinata rispetto ad essi.
Le norme internazionali, per essere eseguite all’interno degli Stati, devono trasformarsi in norme di diritto interno ovvero norme di recepimento.
Le fonti del diritto internazionale si suddividono in:
* fonti del diritto internazionale generali o primarie (consuetudine);
* fonti del diritto internazionale particolari o secondarie (trattati o accordi internazionali).