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Leggi regionali

Nel nostro ordinamento le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono titolari di potestà normativa che consente loro di emanare leggi nelle materie ed entro i limiti previsti dalla Costituzione.

Le leggi regionali sono leggi che hanno un’efficacia limitata al territorio della Regione che le emana, sono deliberate dal Consiglio regionale, promulgate dal Presidente della Regione e pubblicate sul Bollettino Ufficiale di ciascuna Regione (BUR).

La Regione è autorizzata ad esercitare la potestà legislativa proprio dalla Costituzione, che le conferisce competenze legislative di due tipi:

- concorrente, quando ad esercitarla sono congiuntamente lo Stato e la Regione, anche se in momenti diversi. Lo Stato prevede con una legge cornice i principî fondamentali per l’emanazione delle leggi regionali in una determinata materia; la Regione, a sua volta, in osservanza della legge cornice e dei principî in essa contenuti, approva ed emana le leggi regionali;

- esclusivo - residuale, quando nelle materie in cui non esiste una competenza esclusiva dello Stato né una concorrente, la competenza legislativa spetta alla Regione.

La Costituzione infatti non elenca le materie in cui le Regioni sono competenti in via esclusiva ma prevede una clausola generale in cui viene detto che per tutte quelle materie in cui non è espressamente prevista una competenza dello Stato o una competenza concorrente dello Stato e della Regione, quest’ultima possiede la competenza legislativa.

L’attività legislativa delle Regioni, così come quella statale, deve rispettare, quali limiti generali comuni, la Costituzione ed i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.  Inoltre, non può:

- mettere in pericolo l’unità e l’indivisibilità della Repubblica di cui all’art. 5 Cost.;

- superare il limite del proprio territorio con disposizioni che pretendono di valere in altre Regioni;

- violare le norme del proprio Statuto;

- violare i principî generali e le norme posti alla base dell’attività dei pubblici poteri.

Tratto da: http://www.normeinrete.it/abc/html/03-019.htm

Ultima Modifica: 22/03/2010