Sistema giuridico

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Organi ausiliari

Gli organi ausiliari sono organi le cui funzioni sono essenzialmente finalizzate a favorire un miglior funzionamento dei poteri legislativi o di amministrazione attiva. Essi sono previsti dalla Costituzione agli artt. 99 e 100.

Gli organi ausiliari sono tre:

- il Consiglio di Stato in sede consultiva;

- il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro;

- la Corte dei Conti.

Il Consiglio di Stato è un organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia amministrativa. Esso infatti si compone di 7 sezioni, di cui 3 giurisdizionali e 4 consultive. In sede consultiva opera anche l'Adunanza generale formata da tutti i Consiglieri di Stato.

Il Consiglio di Stato può essere incaricato dal Governo ad esprimere il suo parere su proposte di legge e addirittura a redigere progetti di legge e di regolamento.

Le funzioni consultive si sostanziano fondamentalmente nella redazione di pareri. Essi possono essere:

- facoltativi, quando il Governo è libero di decidere se chiederli e in tal caso rimane comunque libero di decidere in modo difforme rispetto a quanto consigliato nel parere del Consiglio senza dover motivare la sua diversa determinazione;

- obbligatori, quando è la legge a prevedere l'obbligo per il Governo o altra pubblica amministrazione di richiederli. In questo caso l'organo che richiede il parere potrà anche decidere in maniera difforme rispetto al parere fornito dal Consiglio di Stato, ma dovrà dimostrare di aver sentito comunque il parere del Consiglio di Stato e motivare la sua diversa determinazione;

- vincolanti, quando è obbligatorio richiederli e seguirne le indicazioni nell'adozione di un atto, senza alcuna possibilità di decisione difforme.

Il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) è un organo ausiliario con competenze nei settori della politica economica e sociale. E' composto da 122 componenti, di cui otto nominati dal Presidente della Repubblica e quattro dal Governo tra esperti particolarmente qualificati nel settore. Il resto sono rappresentanti delle vari categorie di lavoratori.

Il Parlamento, il Governo e le Regioni possono rivolgersi ad esso per chiedere studi ed indagini. Al CNEL spetta inoltre un autonomo potere di iniziativa legislativa.

La Corte dei Conti è un organo con una duplice competenza: esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo e quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato e ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e in altre previste dalla legge. Si compone di 6 Sezioni, di cui tre di controllo e tre giurisdizionali.

In particolare il controllo esercitato dalla Corte dei Conti assume natura preventiva limitatamente al riscontro di legittimità di una serie di atti non aventi forza di legge (es.: decreti che approvano contratti delle amministrazioni pubbliche per importi rilevanti; atti di programmazione comportanti spese) il cui elenco è contenuto tassativamente nell’art. 3 L. 20/94.

Quest'attività di controllo preventivo viene effettuata a mezzo del cd. visto di legittimità: i provvedimenti sottoposti a controllo acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimette l’esame alla sezione.

Il controllo successivo viene esercitato sulla gestione del bilancio e del patrimonio di pubbliche amministrazioni, riferendo annualmente al Parlamento ed ai Consigli Regionali.

La Corte dei Conti esercita inoltre funzioni consultive, quando esprime pareri obbligatori sulle leggi che importino modifiche o integrazioni alle sue attribuzioni e sulle norme che modifichino la legge di contabilità dello Stato.

Tratto da: http://www.normeinrete.it/abc/html/06-057.htm

Ultima Modifica: 25/03/2010