Sistema giuridico

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Organi della giurisdizione ordinaria

Gli organi giurisdizionali ordinari non sono previsti espressamente nella Costituzione, ad eccezione della Corte di Cassazione (art. 111 Cost.), bensì nella legislazione sull’ordinamento giudiziario.

Gli organi della giustizia civile e penale sono:

- Giudice di Pace, giudice monocratico scelto dal Consiglio Superiore della Magistratura tra i cultori delle materie giuridiche di grande esperienza. E' un magistrato onorario, presente in tutti i Comuni più importanti, le cui funzioni sono sia civili che penali e riguardano le cause di minor valore.

Le sentenze pronunciate da questo giudice possono essere appellate davanti al Tribunale del distretto della città in cui ha sede il Giudice di Pace.

- Tribunale, organo giudiziario con competenza civile e penale più ampia. Dopo la riforma del 1998 è un organo prevalentemente monocratico che giudica come istanza d’appello delle decisioni del Giudice di Pace.

Per cause civili e penali di maggiore rilevanza e gravità il Tribunale giudica come collegio formato da tre giudici.

- Corte d’Assise, giudice solo penale di primo grado a partecipazione popolare, composto da 8 giudici, di cui 2 togati e 6 popolari, estratti periodicamente dalle liste di cittadini aventi certi requisiti d'istruzione e moralità. La Corte d’Assise giudica sui reati di sangue e sui reati contro la sicurezza dello Stato (terrorismo, eversione) che possono essere puniti con le pene più gravi (ergastolo o reclusione superiore a 24 anni).

Le sentenze della Corte d’Assise sono appellabili davanti alla Corte d’Assise d’Appello.

- Corte d’Appello, giudice di appello delle sentenze del Tribunale, in materia civile e penale. La sua circoscrizione è distrettuale e di solito coincide col territorio di una Regione.

- Corte di Cassazione, è unica e ha sede a Roma. E’ l’organo che sta al vertice del sistema giudiziario in quanto giudica sull’impugnativa delle decisioni emanate dai vari organi d’appello. La Corte di Cassazione è suddivisa in diverse sezioni, civili e penali composte ciascuna da 5 magistrati. Nelle cause di maggior importanza e quando si tratta di dirimere e risolvere contrasti tra le singole sezioni che la compongono, la Corte di Cassazione giudica a sezioni riunite o unite.

Tutte le sentenze sono impugnabili di fronte ad essa, quando la parte sostenga che vi è stata violazione della legge. Si dice pertanto che la Cassazione giudica solo sulla legittimità e non sul merito di una causa.

- Magistrati e Tribunali di sorveglianza, i quali decidono sulle controversie che si verificano durante l’esecuzione penale e dispongono in materia di misure alternative o misure di sicurezza.

- Tribunali dei minorenni, istituiti presso ogni sede di Corte d’appello e composti da 4 giudici, di cui due togati, e due, necessariamente un uomo e una donna, esperti in psichiatria, pedagogia e altre scienze sociali. Hanno competenza in determinati settori civili dove entrano in gioco i diritti personali dei minori e in materia penale, quando i reati vengono commessi da minori.

Tratto da: http://www.normeinrete.it/abc/html/06-045.htm

Ultima Modifica: 25/03/2010