Gli organi giurisdizionali ordinari non sono previsti espressamente nella Costituzione, ad eccezione della Corte di Cassazione (art. 111 Cost.), bensì nella legislazione sull’ordinamento giudiziario.
Gli organi della giustizia civile e penale sono:
- Giudice di Pace, giudice monocratico scelto dal Consiglio Superiore della Magistratura tra i cultori delle materie giuridiche di grande esperienza. E' un magistrato onorario, presente in tutti i Comuni più importanti, le cui funzioni sono sia civili che penali e riguardano le cause di minor valore.
Le sentenze pronunciate da questo giudice possono essere appellate davanti al Tribunale del distretto della città in cui ha sede il Giudice di Pace.
- Tribunale, organo giudiziario con competenza civile e penale più ampia. Dopo la riforma del 1998 è un organo prevalentemente monocratico che giudica come istanza d’appello delle decisioni del Giudice di Pace.
Per cause civili e penali di maggiore rilevanza e gravità il Tribunale giudica come collegio formato da tre giudici.
- Corte d’Assise, giudice solo penale di primo grado a partecipazione popolare, composto da 8 giudici, di cui 2 togati e 6 popolari, estratti periodicamente dalle liste di cittadini aventi certi requisiti d'istruzione e moralità. La Corte d’Assise giudica sui reati di sangue e sui reati contro la sicurezza dello Stato (terrorismo, eversione) che possono essere puniti con le pene più gravi (ergastolo o reclusione superiore a 24 anni).
Le sentenze della Corte d’Assise sono appellabili davanti alla Corte d’Assise d’Appello.
- Corte d’Appello, giudice di appello delle sentenze del Tribunale, in materia civile e penale. La sua circoscrizione è distrettuale e di solito coincide col territorio di una Regione.
- Corte di Cassazione, è unica e ha sede a Roma. E’ l’organo che sta al vertice del sistema giudiziario in quanto giudica sull’impugnativa delle decisioni emanate dai vari organi d’appello. La Corte di Cassazione è suddivisa in diverse sezioni, civili e penali composte ciascuna da 5 magistrati. Nelle cause di maggior importanza e quando si tratta di dirimere e risolvere contrasti tra le singole sezioni che la compongono, la Corte di Cassazione giudica a sezioni riunite o unite.
Tutte le sentenze sono impugnabili di fronte ad essa, quando la parte sostenga che vi è stata violazione della legge. Si dice pertanto che la Cassazione giudica solo sulla legittimità e non sul merito di una causa.
- Magistrati e Tribunali di sorveglianza, i quali decidono sulle controversie che si verificano durante l’esecuzione penale e dispongono in materia di misure alternative o misure di sicurezza.
- Tribunali dei minorenni, istituiti presso ogni sede di Corte d’appello e composti da 4 giudici, di cui due togati, e due, necessariamente un uomo e una donna, esperti in psichiatria, pedagogia e altre scienze sociali. Hanno competenza in determinati settori civili dove entrano in gioco i diritti personali dei minori e in materia penale, quando i reati vengono commessi da minori.