Sistema giuridico

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Organi delle Magistrature speciali

I giudici appartenenti alle Magistrature speciali sono titolari di competenze circoscritte e delimitate rispetto alle competenze del giudice ordinario e soggetti ad una disciplina differenziata rispetto a quella dettata dalla legge sull’ordinamento giudiziario.

È espressamente vietata dalla Costituzione l’istituzione di giudici speciali, in quanto la funzione giurisdizionale è esercitata, per il principio dell'unità della giurisdizione, da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario.

Sono costituzionalmente legittimi, invece, ed anzi espressamente richiamati dall’art. 103 Cost.:

- i giudici amministrativi sono i giudici che operano all’interno della c.d. giustizia amministrativa ossia il complesso dei mezzi di tutela amministrativa e giurisdizionale concessi dall’ordinamento giuridico per tutelare posizioni giuridiche soggettive vantate nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Anche nella giustizia amministrativa ha trovato applicazione il principio del doppio grado di giurisdizione: le pronunce dei Tribunali amministrativi Regionali –TAR- organi di primo grado, possono essere impugnate davanti al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, organo di secondo grado.

Il procedimento davanti ai giudici amministrativi prende il nome di processo amministrativo;

- i giudici in materia contabile sono giudici che operano nell’ambito della giustizia contabile esercitata dalla Corte dei Conti che ha giurisdizione speciale in materia di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.

Tra queste rientrano i giudizi in materia di responsabilità amministrativa e contabile (soggetti a questo tipo di giudizio sono gli amministratori, gli impiegati ed i contabili delle amministrazioni pubbliche) ed i giudizi in materia di pensioni.

Anche nell’ambito di questa giustizia speciale è stato previsto il doppio grado di giurisdizione: le pronunce delle Sezioni Regionali della Corte dei Conti, dislocate nel territorio nazionale su base regionale, possono essere impugnate davanti alle Sezioni giurisdizionali centrali;

- i giudici in materia tributaria sono i giudici che operano all’interno del c.d. contenzioso tributario ovvero che giudicano delle controversie di natura fiscale tra il contribuente ed il fisco.

La giustizia tributaria viene amministrata dalle Commissioni Tributarie che si distinguono in Commissioni provinciali e Commissioni regionali.

Anche nell’ambito di questa giustizia è stato attuato il doppio grado di giurisdizione, dal momento che le pronunce delle Commissioni tributarie provinciali sono impugnabili davanti alle Commissioni tributarie regionali;

- i giudici militari sono giudici che giudicano dei reati compiuti dagli appartenenti alle Forze Armate dello Stato sia in un periodo di guerra che in tempo di pace.

La giustizia militare giudica in primo grado attraverso i nove Tribunali militari contro le cui decisioni si può andare davanti alla Corte d’Appello militare. E’ comunque sempre possibile ricorrere in Cassazione contro i provvedimenti dei giudici militari.

Tratto da: http://www.normeinrete.it/abc/html/06-053.htm

Ultima Modifica: 25/03/2010