Sistema giuridico

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Diritto oggettivo e diritto soggettivo

In base al contenuto il diritto viene classificato in:

- diritto oggettivo: è l’insieme delle norme giuridiche obiettive e uniformi che regolano l’agire umano e la vita collettiva in un ordinamento giuridico.

Il diritto oggettivo viene di solito distinto in diritto pubblico e diritto privato: il primo è diretto a disciplinare la formazione, l'organizzazione e l'attività dello Stato e degli enti pubblici, nonché i rapporti che essi intrattengono con i privati; il secondo interviene a regolare i rapporti tra i soggetti appartenenti ad una stessa collettività in posizione di parità.

- diritto soggettivo è il potere di agire di un soggetto a tutela di un proprio interesse riconosciuto dall'ordinamento giuridico, nonché la pretesa dello stesso - garantita e disciplinata dal diritto oggettivo - nei confronti di altri soggetti o beni.

Il diritto soggettivo attribuisce al suo titolare una posizione di vantaggio che questi potrà far valere nei confronti di tutti i soggetti, nel caso di diritto soggettivo assoluto (erga omnes), oppure nei confronti di uno o più soggetti nell'ambito di un determinato rapporto giuridico, nel caso di diritto soggettivo relativo (actio in personam).

Un esempio di diritto soggettivo assoluto è il diritto di proprietà che consente al suo titolare di agire nei confronti di tutti i soggetti che ne turbino eventualmente il godimento.

Un esempio di diritto soggettivo relativo invece è dato dalla posizione giuridica e dai poteri dei soggetti che sono parte di un contratto. In virtù della loro partecipazione possono esercitare vari poteri tra cui quello di agire in caso di mancato adempimento nei confronti l'uno dell'altro.

Tratto da: http://www.normeinrete.it/abc/html/01-003.htm

Ultima Modifica: 22/03/2010