Sistema giuridico

Il sistema giuridico italiano

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Competenze

I poteri del Presidente della Repubblica sono numerosi e eterogenei (artt.87, 88 e 74 Cost.) e possono essere suddivisi in:

a) poteri di garanzia

• nei confronti delle Camere;

• nei confronti del Governo;

• nei confronti della Magistratura;

• nei confronti dell’elettorato;


b) poteri di rappresentanza nazionale;

c) poteri di esternazione.

Relativamente ai poteri di garanzia nei confronti delle Camere al Presidente spetta di:

- sciogliere una o entrambe le Camere (art. 88 Cost.) per indire nuove elezioni e fissare la prima riunione delle nuove Camere; ciò non può avvenire negli ultimi sei mesi del mandato presidenziale (c.d. semestre bianco);

- inviare messaggi alle Camere per richiamare l’attenzione su problemi di particolare rilievo per la vita nazionale non ancora risolti, senza indicare tuttavia alcuna possibile soluzione;

- promulgare una legge oppure rinviarla alle Camere richiedendo, attraverso un messaggio motivato, una nuova deliberazione.

Relativamente ai poteri di garanzia nei confronti del Governo, al Presidente spetta di:

- nominare il Presidente del Consiglio e su proposta di questi i Ministri (art. 92 cpv. Cost.);

- emanare con D.P.R. i decreti aventi valore di legge (decreti-legge e decreti legislativi) e i regolamenti deliberati dal Governo. Con l’espressione D.P.R. si identificano i Decreti del Presidente della Repubblica, ossia quei provvedimenti con cui lo stesso emana gli atti previsti dalla Costituzione o dalle leggi costituzionali. E’ quindi la veste formale che assumono, ad esempio, gli atti emanati dal Consiglio dei Ministri o dai singoli Ministri. Occorre tuttavia precisare che, nonostante il D.P.R. sia formalmente attribuibile al Presidente della Repubblica, in realtà ne resta responsabile il Ministro che lo elabora e che, secondo quanto previsto nel nostro ordinamento, lo controfirma (controfirma ministeriale);

- nominare gli alti funzionari dello Stato, seguendo le indicazioni del Governo (a meno di sue obiezioni quale garante del sistema);

- presiedere il Consiglio Supremo di Difesa (CSD);

- comandare le forze armate (in realtà, questo potere è esercitato sostanzialmente dal Governo).

Relativamente ai poteri di garanzia nei confronti della Magistratura, al Presidente spetta di:

- concedere provvedimenti di clemenza attraverso l’amnistia (provvedimento a favore di intere categorie di imputati o condannati con il quale si cancella totalmente il reato), l’indulto (misura generale per l’eliminazione totale o parziale della pena), la grazia o commutazione della pena  (misura di clemenza individuale che elimina o riduce la pena). In realtà dall’approvazione della l. costituzionale n. 1 del 1992 l’amnistia e l’indulto sono approvati direttamente dalle Camere con una legge a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera;

- presiedere il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM);

- nominare cinque giudici della Corte costituzionale.

Relativamente ai poteri di garanzia nei confronti dell’elettorato, al Presidente spetta di indire le elezioni e il referendum nei casi previsti.

Per quanto riguarda i poteri di rappresentanza nazionale, il Presidente dispone di poteri onorifici con i quali assegna un pubblico riconoscimento ai meriti e alle virtù di cittadini illustri, conferendo le onorificenze della Repubblica e nominando cinque senatori a vita (art. 59 cpv. Cost.).

In qualità di rappresentante dello Stato, cura i rapporti con gli altri Stati e in particolare:

- accredita e riceve gli ambasciatori;

- ratifica i trattati internazionali, previa autorizzazione delle Camere quando occorra (art. 80 Cost.);

- dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere (art. 78 Cost.).

Infine, il Presidente della Repubblica può esercitare il cosiddetto potere di esternazione, prendendo la parola in occasioni pubbliche, inviando messaggi alla nazione nelle ricorrenze nazionali, facendo conoscere il proprio pensiero in interviste con la stampa, prendendo parte ad eventi pubblici per mostrare solidarietà in occasione di eventi luttuosi.

Tratto da: http://www.normeinrete.it/abc/html/06-027.htm

Ultima Modifica: 24/03/2010