Il Presidente della Repubblica resta in carica sette anni (art. 85, primo comma, Cost.) ed è rieleggibile.
Trenta giorni prima della scadenza, il Presidente della Camera convoca il Parlamento in seduta comune e i delegati regionali per l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica.
A conclusione del suo mandato, il Presidente della Repubblica entra a far parte del Senato come senatore a vita (art. 59, primo comma, Cost.).
Il Presidente del Senato può subentrare quale supplente al Presidente della Repubblica quando questi sia temporaneamente impedito nello svolgimento delle sue funzioni per motivi di malattia, viaggi all’estero od altro.