Sistema giuridico

Il sistema giuridico italiano

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Modalità di elezione

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune con la partecipazione anche di tre delegati per ogni Regione – uno solo per la Valle d’Aosta (art. 83 Cost.).

Qualsiasi cittadino può essere eletto, purché abbia compiuto 50 anni e goda dei diritti civili e politici (art. 84, primo comma Cost.).

Le votazioni avvengono a scrutinio segreto ed il quorum richiesto è dei due terzi dell’Assemblea nelle prime tre votazioni e della maggioranza assoluta per le votazioni successive.

Una volta eletto, il Presidente presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza alla Costituzione dinanzi alle Camere riunite in seduta comune.

Tratto da: http://www.normeinrete.it/abc/html/06-025.htm

Ultima Modifica: 24/03/2010