Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune con la partecipazione anche di tre delegati per ogni Regione – uno solo per la Valle d’Aosta (art. 83 Cost.).
Qualsiasi cittadino può essere eletto, purché abbia compiuto 50 anni e goda dei diritti civili e politici (art. 84, primo comma Cost.).
Le votazioni avvengono a scrutinio segreto ed il quorum richiesto è dei due terzi dell’Assemblea nelle prime tre votazioni e della maggioranza assoluta per le votazioni successive.
Una volta eletto, il Presidente presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza alla Costituzione dinanzi alle Camere riunite in seduta comune.