Con questa espressione si indicano le fonti secondarie o regolamentari emanate dagli Enti locali, ovvero dalle Regioni, dai Comuni e dalle Province e Città metropolitane nel rispetto delle leggi statali e costituzionali.
Essi sono espressione dell’autonomia riconosciuta a questi Enti e servono a completare le leggi statali e regionali nelle materie di competenza locale.
La Costituzione prevede una competenza esclusiva regolamentare degli Enti locali in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite (art. 118).
Alle Regioni inoltre è riconosciuta la titolarità di potestà regolamentare nelle materie di competenza legislativa concorrente, in quelle di competenza legislativa esclusiva e in quelle di competenza esclusiva legislativa dello Stato se ad esse espressamente da questo delegate (art. 117).