I regolamenti dell’esecutivo rappresentano l’attività normativa secondaria del Governo, diretta a produrre norme subordinate a quelle primarie (leggi ordinarie, decreti legislativi, regolamenti comunitari).
La potestà regolamentare del Governo, regolata direttamente in base all'art. 17 della Legge 400 del 1988, si manifesta attraverso l'adozione e la successiva emanazione di regolamenti.
I regolamenti sono fonti secondarie e come tali non possono derogare né alla Costituzione (come d'altra parte avviene per le fonti primarie) né tanto meno alle leggi ordinarie. Inoltre non possono regolare materie coperte da riserva di legge sia essa assoluta o relativa. Infine le sanzioni penali non possono essere previste con un regolamento.
A seconda del soggetto che li emana si distinguono in:
- regolamenti del Presidente del Consiglio, emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri nell'esercizio delle sue funzioni;
- regolamenti ministeriali (D.M.), emanati da singoli ministri nell'ambito delle competenze del Dicastero o Ministero che presiedono;
- regolamenti interministeriali (D.P.C.M.), emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri e riguardanti materie afferenti a più Ministeri.
A seconda del contenuto e dell'oggetto i regolamenti si distinguono in:
- regolamenti di esecuzione, adottati per regolare le modalità di esecuzione di una legge senza introdurre novità giuridiche sostanziali e senza creare nuovi diritti, obblighi o doveri a carico dei cittadini;
- regolamenti di attuazione e integrazione, adottati per integrare o attuare i principî contenuti all'interno di una legge o di un decreto legislativo, sempre che si tratti di materie non coperte da una riserva di legge assoluta;
- regolamenti indipendenti, con cui il Governo detta norme nei più svariati settori di interesse pubblico al di là di quanto già previsto dalle legge, determinando spesso nuovi diritti e doveri dei cittadini. Vengono disciplinate infatti materie non già regolate da leggi o atti aventi forza di legge, sempre che non siano coperte da riserva di legge;
- regolamenti delegati, finalizzati a permettere un processo di delegificazione; questi regolamenti emanati su delega del Parlamento al Governo disciplinano ex novo una materia precedentemente disciplinata da norma primaria abrogandola per espressa previsione contenuta nella legge di delega (norma primaria). Quindi in realtà l'abrogazione e la delegificazione si verificano per effetto del regolamento ma sono predisposte dalla legge di delega.
I regolamenti vengono emanati con D.P.R. ovvero con Decreto del Presidente della Repubblica e sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.