È da qualificare come divisione l’atto con il quale Tizio, Caio e Sempronio, che siano comproprietari per un terzo ciascuno (ad esempio, a seguito di una eredità) dell’immobile A, di valore 50, e dell’immobile B (di valore 100) convengono che: Tizio divenga esclusivo proprietario dell’immobile B; Caio divenga nudo proprietario dell’immobile A; Sempronio divenga usufruttuario dell’immobile A.
Con la risposta a interpello 30 del 6 febbraio 2020 le Entrate prendono in esame l’inusuale caso che l’assegnazione divisionale consista nell’attribuzione ai condividenti di diritti disomogenei (nel caso specifico a taluno il diritto di piena proprietà, a taluno il diritto di usufrutto, a taluno il correlato diritto di nuda proprietà). (... segue)
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Ultima Modifica: 20/10/2021