Imposte successioni e donazioni

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DONAZIONE - Tassazione della donazione indiretta


Anche alle donazioni indirette va applicata l’imposta di donazione, ma:

1 - quelle collegate ad atti soggetti a registrazione non sono tassabili se si tratta di atti aventi a oggetto immobili o aziende per i quali siano dovute l’imposta sul valore aggiunto o l’imposta di registro;

2 - quelle non risultanti da atti soggetti a registrazione sono tassabili solo se siano volontariamente registrate oppure se si tratti di donazioni “confessate” dall’interessato nell’ambito di procedimenti di accertamento di tributi e abbiano un valore superiore a 180.760 euro (350 milioni di lire).

È quanto decide la Cassazione nella sentenza 11832/2022 , la quale riveste una notevole importanza poiché, in questa occasione, per la prima volta, la giurisprudenza di legittimità si occupa in modo sistematico della tassazione delle donazioni indirette, vale a dire tutti quegli atti, diversi dalla donazione “formale” ( quella stipulata con atto notarile), che provocano lo stesso effetto di una donazione formale e, cioè, la diminuzione del patrimonio del donante e il corrispondente incremento del patrimonio del donatario: caso “classico” è quello del bonifico del genitore a favore del figlio che compra un appartamento.

Ultima Modifica: 03/06/2024