Se un donante residente all’estero dona a favore di un beneficiario, residente in Italia, una somma di denaro depositata all’estero, il denaro oggetto della donazione tramite bonifico non si presume quale bene esistente nel territorio dello Stato: di conseguenza, non essendo questo atto di donazione soggetto a imposta di donazione per mancanza del presupposto di territorialità, non sussiste l’obbligo di registrazione in termine fisso dell’atto di donazione formato all’estero.
È questa la risposta 310 del 24 luglio 2019 che l’agenzia delle Entrate ha fornito rispetto a un’istanza di interpello. (... segue)
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Ultima Modifica: 14/01/2021