Il coniuge del de cuius, i suoi discendenti o, in mancanza di discendenti, gli ascendenti del de cuius (vale a dire, i “legittimari”), che subiscano una lesione del loro diritto alla quota di legittima (per effetto di donazioni o di disposizioni testamentarie), possono esperire la cosiddetta azione di riduzione, vale a dire che possono promuovere un giudizio per ottenere la quota di patrimonio del de cuius loro spettante (o una somma in denaro di valore equivalente).
Una volta esperita vittoriosamente l’azione di riduzione delle disposizioni lesive, il legittimario si deve rivolgere all’erede, al legatario o al donatario per ottenere quel che gli spetta: ma potrebbe in effetti trovare incapienti i soggetti obbligati a soddisfare le sue ragioni
In tal caso, la legge consente al legittimario insoddisfatto di agire in “restituzione” dei beni donati (o fatti oggetto di disposizioni testamentarie) verso chiunque ne sia divenuto proprietario, anche se questi sia in perfetta buona fede e non sappia nulla della intervenuta lesione di legittima. (... segue)
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Ultima Modifica: 02/12/2024