Sono donazioni indirette tutti quegli atti, diversi dalla donazione formale stipulata in uno studio notarile, che abbiano lo stesso effetto di una donazione formale e, cioè, l’attuazione della volontà del donante di provocare, per spirito di liberalità, un incremento del patrimonio del soggetto beneficiario in connessione con il depauperamento del patrimonio del donante stesso.
Ad esempio, l’adempimento di un pagamento dovuto da un altro soggetto, la rinuncia a un credito o a un diritto reale, la vendita con corrispettivo volutamente irrisorio, la polizza di assicurazione sulla vita, l’accollo di un debito altrui eccetera.
Una volta definito il concetto di donazione indiretta, ci si può, dunque, occupare della sua considerazione da parte del legislatore tributario. (... segue)
Ultima Modifica: 13/11/2024