«Le liberalità indirette, non formalizzate in atti pubblici, sono rimaste imponibili anche nell’ambito della nuova imposta» di donazione fuoriuscita dal Dl 262/06, cioè la normativa che ha reintrodotto nel nostro ordinamento l’imposta di successione e donazione, soppressa dalla legge 383/01.
È questa la decisione della Cassazione, contenuta nella sentenza n. 8175 del 24 marzo 2021, la quale, giudicando su una donazione indiretta realizzata mediante un bonifico bancario disposto da una persona fisica non residente in Italia (avente a oggetto denaro trasferito dalla Svizzera in Italia) a favore di una persona fisica residente in Italia, ha ritenuto non tassabile detta liberalità con l’imposta di donazione italiana in quanto avente un oggetto qualificabile come «bene non esistente in Italia». (... segue)
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Ultima Modifica: 02/11/2022