Chi riceve in donazione un immobile dovrà sostenere il pagamento delle seguenti imposte:
- imposta ipotecaria: nella misura del 2% del valore catastale del bene o del maggior valore indicato in atto;
- imposta catastale: nella misura dell'1% del valore catastale del bene o del maggior valore indicato in atto.
Tuttavia queste percentuali si abbattono alla misura fissa di Euro 129,11 per ciascuna di queste imposte, qualora ricorrano per il donatario i requisiti per l'ottenimento dell'agevolazione ""prima casa"". Vale a dire che:
1) l'immobile deve essere ubicato:
- nel territorio del Comune in cui il donatario in questione ha la propria residenza o in cui il donatario stabilisca entro 18 mesi dalla stipulazione del contratto di donazione la propria residenza (la dichiarazione di voler stabilire la residenza nel Comune in cui è ubicato l'immobile in questione, deve essere resa, a pena di decadenza, nell'atto di donazione);
- nel territorio del Comune in cui il donatario svolge la propria attività (di lavoro subordinato o professionale, di studio ecc.);
- nel territorio del Comune in cui, se il donatario sia stato trasferito all'estero per ragioni di lavoro, ha sede o esercita l'attività il soggetto il donatario dipende;
2) nel caso in cui il donatario sia cittadino italiano emigrato all'estero (iscritto quindi all'Aire), l'immobile ricevuto in donazione deve essere la ""prima casa"" posseduta dal donatario medesimo sul territorio italiano;
3) nell'atto di donazione il donatario deve dichiarare di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l'immobile oggetto della donazione;
4) nell'atto di donazione il donatario deve dichiarare di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni ""prima casa"" per gli acquisti a titolo oneroso.
Occorre precisare che:
- se vi è un solo donatario e un solo immobile è stato donato, la spettanza delle agevolazioni è condizionata alla richiesta della stessa da parte dell’interessato e alla sussistenza dei requisiti in capo a quest’ultimo;
- se vi è un solo donatario e sono stati donati più immobili, la spettanza delle agevolazioni compete solo per uno degli immobili interessati e relative pertinenze. Pertanto le unità immobiliari rimanenti non potranno beneficiare dell’applicazione delle agevolazioni;
- se vi sono più donatari e un solo immobile è stato donato, è sufficiente che la dichiarazione di possedere i requisiti richiesti dalla legge sia resa da almeno uno dei beneficiari in possesso dei requisiti affinché l’agevolazione venga poi estesa automaticamente agli altri;
- se vi sono più donatari e sono stati donati più immobili, le agevolazioni “prima casa”, dietro il rilascio di apposita dichiarazione, competerà a tutti quei donatari che siano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, ma limitatamente ad un immobile ciascuno: verranno, cioè, agevolati tanti immobili quanti sono i soggetti che possiedono i requisiti per ottenere i benefici fiscali.