Quando la legge consente che il valore imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, di donazione e di successione non sia rettificabile dall’Ufficio perché dichiarato in misura pari o superiore al cosiddetto valore catastale, occorre che, in presenza di una pluralità di beni immobili, sia evidenziato l’individuale valore di ciascuno di essi.
Se viene dichiarato solamente il loro valore complessivo, l’Ufficio può procedere all’accertamento del loro valore venale, anche se detto valore catastale complessivo sia pari o superiore alla somma del valore catastale di ciascun immobile.
Lo ribadisce la Cassazione con l’ordinanza n. 6846 del 2 marzo 2022, che si muove nel solco di un orientamento consolidato (si vedano ad esempio le decisioni 22207/2011, 14409/2013, 5543/2013, 1309/2015) (... segue)
Leggi l'intero articolo cliccando qui sotto oppure, a fianco, nella Documentazione Correlata
Ultima Modifica: 13/03/2024