Donazioni informali (il genitore dà denaro al figlio) e donazioni indirette (il genitore paga la casa del figlio) senza imposta perché non c’è obbligo di registrazione. La tassazione scatta infatti solo se tali liberalità risultano da atti sottoposti a registrazione oppure se sono registrate volontariamente o se, avendo valore superiore a un milione di euro, la loro effettuazione viene dichiarata dal contribuente nel contesto di una procedura di accertamento di tributi.
È questa la rilevante decisione assunta dalla Sezione tributaria della Cassazione nella sentenza n. 7442 depositata ieri, dalla quale esce malconcia la circolare 30/2015 delle Entrate, qualificata come «non condivisibile», «imprecisa» e «incompleta» nella parte in cui genericamente (ma seccamente) asserisce che l’imposta di donazione si applica alle «liberalità tra vivi che si caratterizzano per l’assenza di un atto scritto (soggetto a registrazione)». (... segue)
Leggi l'intero articolo cliccando qui sotto oppure, a fianco, nella Documentazione Correlata
Ultima Modifica: 21/05/2024