È possibile realizzare la liquidazione prevista nel patto di famiglia in momenti successivi rispetto alla firma del patto?
La liquidazione in favore dei legittimari può avvenire anche con atti successivi al patto di famiglia. È necessario, però, che questi contratti vengano espressamente collegati al patto di famiglia e che di essi siano parti gli stessi soggetti che intervennero al patto di famiglia o gli eredi degli originari partecipanti, se questi siano nel frattempo deceduti.
Ultima Modifica: 24/07/2012