Nel caso di rinuncia all’eredità da parte di un legittimario e conseguente trasmissione della chiamata ereditaria ai discendenti del rinunciante (la cosiddetta “rappresentazione”), costui può trattenere le donazioni e i legati a suo favore, ma il suo discendente che consegue l’eredità deve imputare tali donazioni e legati alla quota di legittima nella quale egli subentra per rappresentazione.
È questa la decisione contenuta nella sentenza di Cassazione n. 12813/2023, priva di precedenti in sede di legittimità. (... segue)
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Ultima Modifica: 15/04/2025