Il diritto del coniuge superstite di abitare la casa già adibita a residenza familiare – se di proprietà del defunto o di proprietà comune a entrambi i coniugi – e di usare i mobili che la corredano, sancito dall’articolo 540, comma 2 del Codice civile, non spetta nel caso i due fossero legalmente separati.
Lo decide la Cassazione con l’ordinanza 15277 del 5 giugno 2019. (... segue)
Leggi l'intero articolo cliccando qui sotto, oppure, a fianco, nella Documentazione Correlata
Ultima Modifica: 25/11/2020