Il trust è frequentemente utilizzato per garantire il deposito di somme di danaro (l’escrow account, nel gergo professionale anglofono) in quanto, nella pratica professionale, accade sovente di aver a che fare con situazioni in cui è necessario che un soggetto diverso dalle parti contraenti prenda in custodia un determinato ammontare al fine di riversarlo nelle mani del contraente che ne avrà diritto al verificarsi di un certo evento.
Si pensi al caso del contratto di compravendita (di immobile, di azienda, di partecipazioni, eccetera) che presenti una clausola di "aggiustamento prezzo" correlata ad esempio a verifiche da eseguire tra il momento del signing (e cioè la stipula del contratto "preliminare") e il momento del closing (e cioè la stipula del contratto "definitivo"): ad esempio, la liberazione da ipoteche o altri vincoli oppure la consistenza di un magazzino.
Usuale è poi il deposito di cauzioni, di cui è previsto il pagamento nel caso in cui sia accertata la mancanza delle garanzie o degli obblighi promessi: ad esempio, la garanzia dell’assenza di vizi o l’inadempimento dell’ obbligo di riservatezza o di esclusiva nelle trattative, eccetera.
Se la somma è data in deposito dai contraenti a un soggetto terzo (tralasciando i problemi di fiducia nel depositario circa il suo obbligo di conservare il deposito e di riversarlo all’avente diritto), se costui incorra in disavventure non attinenti all’affare cui il deposito è correlato (ad esempio, un sequestro dei suoi beni o un loro pignoramento), è abbastanza facile prevedere che anche la somma depositata sia coinvolta in queste vicende e che essa quindi venga persa.
Se invece la somma venga depositata a un trustee, l’effetto segregativo che il trust origina permette di tener perfettamente distinti i beni del trust dal patrimonio personale del trustee, e quindi qualsiasi evento in cui il trustee incorra non ha alcun impatto sui beni del trust, che mantengono inalterata la loro destinazione.
Ultima Modifica: 19/12/2010