Il ricorso deve essere presentato al giudice tutelare del luogo in cui l’eventuale beneficiario ha la residenza o il domicilio (art. 404 c.c.). La nomina è fatta con decreto motivato immediatamente esecutivo dal giudice tutelare entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta (art. 405, comma 1°, c.c.). L’interessato può anche essere un soggetto già interdetto o inabilitato, nel qual caso: a) il ricorso è presentato congiuntamente all’istanza al giudice competente per la revoca dell’interdizione o inabilitazione, b) il decreto è esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione. Ciò comporta che l’amministrazione di sostegno è anche uno strumento per far venir meno misure severe e penalizzanti come l’interdizione e l’inabilitazione, dando luogo ad un regime più flessibile.
Quanto alle misure provvisorie, il giudice tutelare può anche d’ufficio:
a) adottare provvedimenti urgenti;
b) nominare un amministratore di sostegno provvisorio.