a) Scelta da parte del giudice
Nella scelta, ove manchi una designazione da parte dello stesso interessato, il giudice tutelare preferisce, ove possibile:
1) una persona a lui vicina (il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado;
ovvero:
2) il soggetto designato del genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.
b) Designazione dell’interessato – Revoca
La legge prevede anche che la scelta dell’amministratore di sostegno avvenga mediante designazione dello stesso interessato in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Il giudice stesso, ove ricorrano gravi motivi, può chiamare all’incarico altra persona idonea, compresi i soggetti diversi dalle persone fisiche indicate nel titolo II del primo libro del codice, attraverso il loro legale rappresentante o una persona da costui delegata. Il riferimento ad “altra persona idonea” (art. 408, comma 4°) comporta che sia necessaria, per l’appunto, tale idoneità, qualità da non considerare onnipresente e scontata.