La legge dispone che l’amministratore di sostegno debba informare tempestivamente: a) il beneficiario circa gli atti da compiere, b) il giudice tutelare in caso di dissenso col beneficiario.
Tratto da: http://www.notariato.it/portal/site/notariato/menuitem.2986b81bf76e37133d118210b1918a0c/?vgnextoid=727b99681991e010VgnVCM1000009
Ultima Modifica: 08/12/2007