Il ricorso per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario anche se minore, interdetto o inabilitato, oppure dal genitore, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente e dal pubblico ministero.
I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento d’amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre il ricorso per la sua nomina o a fornire comunque notizia al pubblico ministero.
Tale ricorso deve indicare, oltre alle generalità dell’eventuale beneficiario e la sua dimora abituale, le ragioni della richiesta di nomina assieme al nominativo e domicilio, se noti al ricorrente, del coniuge, discendenti, ascendenti, fratelli e conviventi del beneficiario.
Il giudice tutelare deve: a) ascoltare personalmente il predetto beneficiario, recandosi se occorra, nel luogo dove esso si trova, b) assumere informazioni nonché esperire in generale mezzi istruttori congrui c) sentire determinati soggetti, che coincidono coi legittimati al ricorso, d) disporre accertamenti medici.
In ogni caso, nel procedimento di nomina interviene il pubblico ministero.