Lo scopo della legge è di riconoscere gli stati di incapacità, apprestando strumenti coi quali sopperirvi, limitando al minimo possibile la capacità d’agire (art. 1 della legge n. 6/2004) del beneficiario. Ciò sta a significare che nell’attuazione dei provvedimenti previsti e nell’interpretazione della legge, deve esservi un trattamento di favore nei riguardi di quanto possa concorrere ad accrescere o conservare la capacità d’agire dell'interessato.
L’amministrazione di sostegno, applicabile nei riguardi di ogni forma di infermità o menomazione, anche gravissima, non prevede l’incapacità assoluta per il beneficiario, salvaguardandone così i diritti umani in ambito civilistico (art. 409, comma 2°, c.c.).