La Costituzione Repubblicana riconosce i diritti della famiglia come società naturale basata sul matrimonio.
Con il termine "famiglia", quindi, si indicano le persone unite dal vincolo familiare che deriva dal matrimonio; tradizionalmente è solo mediante il matrimonio che nascono i legami che danno luogo alla famiglia in senso giuridico (rapporto coniugale e rapporti di parentela ed affinità).
Solo eccezionalmente, infatti, la legge riconosce a soggetti che non sono uniti da legame familiare (è la cosiddetta "famiglia di fatto") taluni diritti che normalmente vengono attribuiti ai parenti o al coniuge.
La legge riconosce, poi, i rapporti derivanti dalla adozione.
La famiglia e il matrimonio sono impostati dalla legge sulla uguaglianza sia morale che giuridica dei coniugi; la legge prevede per i coniugi, nell'ambito del rapporto familiare, diritti e doveri sia tra i coniugi stessi (rapporti personali tra coniugi ed anche rapporti patrimoniali tra coniugi ) e nei confronti dei figli e degli altri parenti.
Un profilo molto importante e delicato dei rapporti di famiglia riguarda le norme previste per i soggetti incapaci.