Una fondazione del Liechtenstein (in lingua locale, una Stiftung) nella cui gestione i beneficiari italiani abbiano una rilevante ingerenza, deve essere considerata come una struttura interposta: pertanto, sotto il profilo delle imposte dirette, il reddito conseguito dalla Stiftung (nella specie, il prezzo della vendita di un bosco in Austria) deve considerarsi reddito dei beneficiari e, quindi, un reddito non tassabile se conseguito in dipendenza della vendita di un’area non edificabile acquisita da più di cinque anni.
Lo afferma l’ agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 9/2022, che, così concludendo, offre una condivisibile ricostruzione del caso osservato. Dove invece l’Agenzia pare scivolare è quando si occupa della tassazione applicabile alla distribuzione ai beneficiari del denaro rinveniente dalla vendita del bosco. (... segue)
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Ultima Modifica: 24/01/2024