I fondi comuni d’investimento (e, in particolare, i fondi immobiliari chiusi) sono privi di autonoma soggettività giuridica: si tratta di patrimoni separati della società di gestione del risparmio che li amministra, con la conseguenza che è la Sgr, e non il fondo, il titolare del patrimonio allocato nei fondi.
Ne deriva, ad esempio, che gli acquisti del fondo devono essere intestati alla Sgr e non al fondo e che è la Sgr, e non il fondo, a poter agire in giudizio per tutelare il patrimonio del fondo.
È quanto deciso dalla Cassazione in una sentenza (12062/2019) dotata di una stringata motivazione, consistente nell’affermazione che si è inteso dare «continuità» all’identico «orientamento» espresso dalla Cassazione stessa con la sentenza 16605/2010, «non essendo prospettate serie ragioni a esso contrarie». (... segue)
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Ultima Modifica: 20/05/2021