È in «progressivo consolidamento» l’idea che nel concetto di debiti contratti per soddisfare i “bisogni della famiglia” non rientrano tutti gli obblighi assunti da un coniuge per incrementare la ricchezza familiare, ma solo quelli «inerenti all’attività di lavoro dei coniugi» «se da tale attività la famiglia trae i mezzi di mantenimento».
È quanto deciso dalla Cassazione con l’ordinanza 15741/2021, la quale riconosce i beni vincolati nel fondo patrimoniale come non suscettibili di esecuzione forzata se il debito contratto da uno dei coniugi eccede il dovere che egli ha di procurarsi il fabbisogno occorrente per adempiere al suo obbligo di contribuzione per il mantenimento della famiglia e dei figli (... segue)
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Ultima Modifica: 28/02/2023