Il fondo patrimoniale, ai sensi dell'art. 171 c.c., può terminare in seguito all'annullamento, allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tuttavia, nel caso in cui dal matrimonio annullato, sciolto o cessato siano nati figli e questi siano ancora minori al momento della cessazione del matrimonio, il fondo patrimoniale cesserà soltanto al raggiungimento della maggiore età da parte dell'ultimo dei figli.
Inoltre, nel caso in cui vi sia necessità od utilità evidente, il giudice può comunque attribuire ai figli, in godimento o in proprietà, una quota dei beni del fondo stesso.
Infine, per completezza, si segnala che, in assenza di un'espressa disposizione normativa, vi è ancora dibattito in giurisprudenza in merito alla possibilità di sciogliere il fondo patrimoniale per espressa volontà dei coniugi, anche se la dottrina e la giurisprudenza prevalenti sembrerebbero ormai ammettere la possibilità dello scioglimento volontario del fondo patrimoniale.
Ultima Modifica: 13/12/2010