Il fondo patrimoniale, disciplinato dagli artt. 167 e ss. del codice civile così come modificati dalla riforma del diritto di famiglia, si configura – in estrema sintesi – come un complesso di beni destinati dai coniugi o da un terzo, come tale intendendo qualsiasi soggetto sia esso legato da un vincolo di parentela o di affinità sia esso una persona del tutto estranea alla famiglia, a far fronte ai bisogni della famiglia (tali bisogni devono essere individuati caso per caso, avendo riguardo all'indirizzo della vita familiare concordato tra i coniugi, alle loro condizioni economiche, al ceto sociale a cui i coniugi appartengono, ecc.).
Esso viene ritenuto dalla dottrina maggioritaria un "patrimonio separato" ovvero un "patrimonio di destinazione" finalizzato a garantire le obbligazioni contratte per la soddisfazione dei bisogni familiari.
Peraltro, il fondo patrimoniale può integrare sia il regime della comunione legale che il regime della separazione dei beni.
Il vincolo di destinazione, che investe il fondo patrimoniale nel suo complesso e lo caratterizza per tutta la sua durata, è da considerare inderogabile, in quanto attiene all'essenza stessa dell'istituto: i coniugi hanno l'obbligo di destinare ogni utilità ricavabile dai beni di cui è composto il fondo al soddisfacimento dei bisogni della famiglia.
Ultima Modifica: 13/12/2010