Il fondo patrimoniale può avere ad oggetto soltanto beni atti a subire l'imposizione del suddetto vincolo di destinazione e, pertanto, cosi come disposto dall'art. 167, comma 1, c.c.:
- beni immobili; - beni mobili registrati; - titoli di credito (ai sensi dell'art. 167, comma 3, c.c. i titoli di credito conferiti nel fondo devono essere vincolati rendendo i titoli nominativi, con conseguente annotazione del vincolo oppure in altro modo purchè idoneo a vincolarli allo scopo).
La proprietà dei beni conferiti nel fondo spetta ad entrambi i coniugi, salvo diversa previsione dell'atto costitutivo, che può attribuirla soltanto ad uno di essi oppure riservarla al terzo costituente.
Si precisa che, in ogni caso, i beni vengono conferiti nel fondo patrimoniale nello stato in cui essi si trovano, con la conseguenza che se al momento del conferimento insistono su di essi garanzie o altri vincoli, essi permangono.
Il fondo patrimoniale realizza, quindi, al pieno la sua funzione di patrimonio destinato ai bisogni della famiglia se viene costituito precedentemente alla nascita di qualsiasi pretesa creditoria. Come si illustrerà in seguito, infatti, il Fondo potrebbe essere aggredito da alcuni creditori alla presenza di determinate condizioni.
Ultima Modifica: 13/12/2010