L'atto notarile è un documento pubblico, e pertanto deve essere redatto, ex art. 2699 c.c., «con le richieste formalità».
Il capo primo del titolo terzo della legge professionale notarile (la legge 89/1913) disciplina con estrema precisione e rigore la forma ed il contenuto dell'atto notarile, e l'attività che il notaio deve porre in essere ai fini della redazione dello stesso.
In particolare, l'art. 51 L.N., dopo avere prescritto l'intestazione ""REPUBBLICA ITALIANA"", stabilisce che l'atto notarile deve contenere:
1) l'indicazione in lettere per esteso dell'anno, mese, giorno, Comune e luogo in cui l'atto è ricevuto;
2) il nome, cognome, residenza e Collegio notarile di appartenenza del notaio;
3) il nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio o residenza, e condizione delle parti e dell'eventuale rappresentante, dei testimoni intervenuti ai sensi degli artt. 47 e 48 L.N., e dei fidefacenti;
4) la dichiarazione della certezza della identità personale delle parti, o la dichiarazione di averne accertata l'identità a mezzo dei fidefacenti, ai sensi dell'art. 49 L.N.;
5) l'indicazione, almeno per la prima volta, in lettere per esteso, delle date, somme e quantità delle cose oggetto dell'atto, e la designazione precisa delle stesse;
6) l'indicazione dei titoli e delle scritture che si inseriscono nell'atto;
7) la menzione della lettura alle parti, presenti i testimoni se intervenuti, dell'atto e degli eventuali allegati, salva dispensa datane dalle parti per questi ultimi. Il notaio può affidare ad altri la suddetta lettura solo nel caso in cui abbia scritto l'atto personalmente a mano;
8) la menzione che l'atto è stato scritto dal notaio o da persona di sua fiducia, e l'indicazione dei fogli di cui l'atto consta e delle pagine scritte;
9) la sottoscrizione mediante apposizione del nome e cognome, sia sull'atto che sugli allegati non autentici o pubblici o registrati, delle parti, dei fidefacenti, dell'interprete, dei testimoni e del notaio. La firma del notaio inoltre deve essere munita dell'impronta del suo sigillo (art. 52 L.N.).
Nel caso in cui l'atto consti di più fogli, le sottoscrizioni andranno apposte a margine dei fogli non portanti le sottoscrizioni finali.
Le parti, qualora eccedano il numero di sei e siano in grado di sottoscrivere, potranno delegare alcune di esse a sottoscrivere anche in loro vece.
L'indicazione dell'ora di sottoscrizione è obbligatoria per gli atti di ultima volontà, mentre viene riportata anche negli altri atti solo se il notaio lo ritenga opportuno o sia espressamente richiesta dalle parti.
La L.N. prescrive inoltre le modalità per l'intervento dei testimoni e dei fidefacenti (artt. da 47 a50 L.N.), per la redazione dell'atto notarile e per le eventuali correzioni od annotazioni (artt. 53 e 59 L.N.), e disciplina l'intervento nell'atto di parti straniere (artt. 54 e 55 L.N.), di sordi (art. 56 L.N.), e di muti o sordomuti (art. 57 L.N.).
Deve essere inoltre ricordato che la normativa sopra esposta non esaurisce la legislazione in tema di forma dell'atto pubblico: così, ad esempio, la forma del testamento pubblico è disciplinata anche dall'art. 603 c.c., giusta il rimando contenuto nell'art. 60 L.N.
L'attività notarile comprende anche l'autenticazione delle firme apposte ad una scrittura privata, nelle tre differenti forme di autentica formale, autentica amministrativa, ed autentica minore (c.d. «vera di firma»). E’ importante sottolineare come il notaio, anche quando autentica le firme di una scrittura privata, è comunque tenuto a prestare la propria opera con le stesse modalità di controllo e verifica richieste per la redazione dell’atto pubblico.