L'attuale tendenza del nostro legislatore appare indirizzata verso un sempre maggiore accrescimento a carico del notaio di adempimenti di carattere civile, fiscale, penale ed amministrativo, i quali peraltro non rientrano nella funzione notarile istituzionale di cui all'art. 1 L.N. e vanno a sommarsi agli adempimenti di carattere precipuamente notarile previsti dalla L.N.
Tale tendenza, se da un lato evidenzia la riconosciuta importanza ed affidabilità della funzione notarile al fine della realizzazione dell'interesse pubblico, dall'altro, derivando spesso da una non sempre condivisibile attitudine del legislatore a delegare al notaio funzioni che non gli sono proprie, rischia di snaturare la figura stessa del notaio.
In particolare, l'indiscutibile efficienza palesata dal notariato è alla base dell'eccezionale incremento di adempimenti fiscali posti a carico dei notai a fronte della progressiva delega di competenze in detta materia da parte dello Stato al notariato stesso.
Tra gli adempimenti che la legislazione civile pone a carico del notaio vanno ricordati le pubblicazioni, le comunicazioni e le trasmissioni in materia successoria (artt. 620 ss. c.c. ed art. 7 disp. att. c.c.), l'iscrizione nel registro delle imprese di atti societari (artt. 2296, 2315, 2330, 2464, 2475 e 2519 c.c.), la trascrizione presso la Conservatoria dei Registri immobiliari (art. 2671 c.c.), la richiesta di annotazione delle convenzioni matrimoniali a margine dell'atto di matrimonio (art. 34-bis disp. att. c.c.).
Tra gli adempimenti fiscali vanno ricordati, in relazione agli atti ricevuti o autenticati nelle firme, l'obbligo di provvedere alla registrazione pagando la relativa imposta (art. 10 d.p.r. 26.4.1986, n. 131), l'obbligo di provvedere alla trascrizione ed alla presentazione della voltura catastale pagando le relative imposte (artt. 6 e 11 del d. lgs. 31.10.1990, n. 347), la denuncia alle imposte indirette degli atti societari costitutivi e modificativi (art. 36 del d.p.r. 29.9.1973, n. 600), l'obbligo di richiedere alle parti il codice fiscale (art. 11 del d.p.r. 29.9.1973, n. 605, successivamente modificato), l'obbligo di pagare la tassa di concessione governativa per gli atti emessi che ne siano soggetti (art. 9 del d.p.r. 26.10.1972, n. 641), l'obbligo di provvedere alla regolarizzazione degli atti non in regola con l'imposta di bollo (art. 19 del suddetto d.p.r. 26.10.1972, n. 642), l'obbligo di iscrivere in apposito repertorio tutti gli atti ricevuti od autenticati soggetti a registrazione a termine fisso, e di presentare il suddetto repertorio all'Ufficio del registro ogni quattro mesi (artt. 67 e 68 del citato d.p.r. n. 131 del 1986).
Per quanto concerne gli adempimenti precipuamente notarili, la L.N. prevede i seguenti, volti prevalentemente ad assicurare la custodia degli atti e dei repertori.
1) Custodia degli atti. A tal fine, gli atti devono essere rilegati in volumi per ordine cronologico. I testamenti pubblici, prima della morte del testatore, ed i testamenti segreti od olografi ricevuti in deposito, prima della loro apertura e pubblicazione, sono custoditi in fascicoli distinti, e successivamente vengono passati dal fascicolo e repertorio speciale a quello generale.
2) Tenuta e trasmissione dei repertori. La L.N. prevede innanzitutto la tenuta di due repertori a colonna, uno per gli atti tra vivi ed uno per gli atti di ultima volontà, nei quali il notaio dovrà giornalmente annotare gli atti ricevuti . Il notaio, entro il giorno 26 di ogni mese, deve trasmettere all'Archivio notarile distrettuale una copia dei repertori limitatamente alle annotazioni degli atti ricevuti nel mese precedente, oppure un certificato negativo nel caso in cui non abbia ricevuto alcun atto (art. 65 L.N.). Il notaio inoltre entro il mese successivo a ciascun quadrimestre deve presentare il repertorio degli atti tra vivi al competente Ufficio del Registro, che accerta la regolarità delle registrazioni degli atti (art. 68 del d.p.r. 26.4.1986, n. 131).
3) Tenuta e trasmissione dei registri. Oltre ai repertori di cui sopra, il notaio deve tenere un registro in cui segnare giornalmente con numerazione progressiva le somme ed i valori che gli siano stati affidati. Di tale registro il notaio, alla fine di ciascun trimestre e non oltre il ventesimo giorno del mese successivo, deve trasmettere un estratto al Presidente del Consiglio notarile ed al capo dell'Archivio notarile distrettuale (art. 65 L.N.).
Altri registri che il notaio deve tenere sono gli indici alfabetici delle parti degli atti tra vivi e degli atti di ultima volontà, il registro delle girate di titoli azionari di cui all'art. 28 del r.d. 29.3.1942, n. 239. Va infine ricordato che il notaio deve tenere i registri fiscali che il legislatore prescrive per tutti i liberi professionisti.
Tratto da:
http://www.consiglionotarilemodena.it/
Ultima Modifica: 08/03/2005