Originariamente, la disciplina in tema di deontologia notarile era basata sul disposto dell'art. 147 L.N., concepito come norma di chiusura per sanzionare l'illecita concorrenza tra i notai (tramite riduzioni di onorari, utilizzo di procacciatori di affari e pubblicità) ed in generale tutti quei comportamenti che, pur non espressamente colpiti da sanzioni disciplinari, potessero compromettere la dignità e reputazione del notaio ed il decoro e il prestigio della classe notarile.
L'evoluzione della funzione notarile aveva peraltro palesato l'insufficienza di detta norma a disciplinare compiutamente la materia in esame.
Di conseguenza, il notariato italiano aveva avvertito in misura sempre più pressante l'esigenza di individuare nuove e più rigorose regole che disciplinassero i molteplici aspetti dell'esercizio della funzione notarile moderna, al fine di assicurare quella garanzia di correttezza, imparzialità e decoro che soli giustificano l'attribuzione al notaio della sua posizione preminente.
L'art. 16 della l. 27.6.1991, n. 220, ha pertanto consentito al Consiglio nazionale del notariato di elaborare un codice deontologico divenuto ormai indispensabile a fronte delle molteplici competenze e connesse responsabilità assegnate alla funzione notarile moderna.
Tali princìpi riguardano la vita pubblica e privata del notaio, il luogo della sua attività (e segnatamente il recapito), la concorrenza, i rapporti professionali tra notai e con gli organi di categoria e le parti, le modalità di assunzione dell'incarico professionale, ed il ricevimento di determinate categorie di atti nei confronti dei quali appare più sentita l'esigenza di una disciplina più puntuale (in particolare gli atti relativi ad autoveicoli).
Tratto da:
http://www.consiglionotarilemodena.it/
Ultima Modifica: 08/03/2005