L'art. 1, comma 1°, L.N., come sopra indicato, conferisce innanzitutto al notaio il potere di attribuire pubblica fede agli atti ricevuti.
Il concetto di pubblica fede esprime la particolare efficacia probatoria che l'ordinamento giuridico riconosce all'atto pubblico.
Stabilisce infatti l'art. 2700 c.c. che l'atto pubblico fa prova, fino a querela di falso, sia della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, sia delle dichiarazioni delle parti in esso riportate, sia degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza od essere stati da lui compiuti.
La norma suddetta attribuisce poi al notaio il còmpito di conservare in deposito gli atti ricevuti, e di rilasciarne copie, certificati ed estratti.
Il primo comma dell'art. 1 L.N. non esaurisce peraltro le funzioni attribuite al notaio. Il secondo comma dell'art. 1 L.N. infatti, integrato dall'art. 1 del r.d.l. 14.7.1937, n. 1666, attribuisce al notaio una serie di ulteriori facoltà: sottoscrivere e presentare ricorsi di volontaria giurisdizione (n. 1), ricevere atti di notorietà (n. 2), ricevere le dichiarazioni di accettazione di eredità col beneficio di inventario e di rinuncia all'eredità (nn. 3 e 7), compiere atti delegati dalla Autorità Giudiziaria (n. 4), rilasciare i certificati di vita (n. 5), ricevere in deposito documenti (n. 6), firmare e vidimare i libri commerciali (n. 8), ricevere atti di asseverazione (n. 9), e rilasciare copie ed estratti (n. 10).
L'ultimo comma dell'art. 1 L.N., come norma di chiusura, dispone poi che i notai esercitano «le altre attribuzioni loro deferite dalle leggi».
Alle suddette attribuzioni infine devono essere aggiunte quelle che, pur non indicate dalla L.N., derivano dalla qualifica di libero professionista del notaio, quali l'attività di consulenza od il ricevimento di documenti in deposito fiduciario.
Tratto da:
http://www.consiglionotarilemodena.it/
Ultima Modifica: 08/03/2005