L’ ART. 83 DEL D.L. N. 18/2020 HA SOSPESO I TERMINI GIUDIZIARI DAL 9 MARZO AL 15 APRILE 2020.
La norma determina importanti conseguenze per:
- i ricorsi al giudice del Registro delle Imprese contro i provvedimenti che rifiutano l’iscrizione di atti o notizie nel registro delle imprese;
- i reclami o le opposizioni relativi ad atti da iscrivere nel Registro delle Imprese (es. atti di trasformazione eterogenea, atti di fusione, cancellazioni in seguito ad approvazione del bilancio finale per decorrenza dei termini etc...).
1) Il ricorso al giudice del Registro delle Imprese contro i rifiuti di iscrizione emessi dal Conservatore deve essere proposto entro 8 giorni dalla notificazione dell’atto di rifiuto (art. 2189 c.c.). Tale termine inizia quindi a decorrere dal 16 aprile in poi per tutti i provvedimenti di rifiuto notificati durante il periodo di sospensione.
2) I termini per il deposito dei seguenti atti dovranno essere ricalcolati tenendo conto del periodo di sospensione sopra indicato. Si tratta di:
- atti di fusione e scissione (30-60 giorni dalla data d’iscrizione della delibera di fusione);
- domande di cancellazione presentate dopo il decorso del termine di 90 giorni dalla data d’iscrizione del bilancio finale di liquidazione;
- domande di cancellazione di società di persone presentate dopo il decorso del termine di 2 mesi dalla data di comunicazione del piano di riparto;
- comunicazione degli effetti della trasformazione eterogenea a decorrere dalla data di 90 giorni dall’ultima delle iscrizioni dell’atto di trasformazione;
- eventuali altri atti per cui sono previsti termini analoghi.
Le persone a favore delle quali è prevista la possibilità di presentare in Tribunale opposizioni o reclami beneficiano quindi di questa sospensione: i termini sopra ricordati non decorrono infatti dal 9 marzo al 15 aprile 2020.
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Ultima Modifica: 23/03/2020