Quando nel regolamento sul Registro dei pegni mobiliari non possessori (il Dm 114/21) si legge che nel Registro possono essere iscritti «la natura, la quantità e gli estremi identificativi delle azioni, ovvero delle partecipazioni gravate» (articolo 3, comma 2, lettera i), n. 6), si coglie la precisa scelta del regolamento nel senso di ritenere le partecipazioni al capitale di società rientranti nel concetto di «beni mobili, anche immateriali, destinati all’esercizio dell’impresa .... a esclusione dei beni mobili registrati», vale a dire nel perimetro dei beni assoggettabili a pegno non possessorio, in base all’articolo 1, comma 2, del Dl 59/2016 (la legge istitutiva del pegno non possessorio). (... segue)
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Ultima Modifica: 15/09/2021